Tutto quello che facciamo in HYPE lo facciamo per voi perché sapervi felici e soddisfatti è il nostro obiettivo
quotidiano.
Per noi essere customer centrici va oltre la capacità di sviluppare i migliori prodotti per la vostra quotidianità
finanziaria; per noi significa soprattutto essere al vostro fianco proprio quando ne avete più bisogno.
Significa ascoltarvi con la massima attenzione per cogliere ogni vostra richiesta, esigenza o dubbio e risolverla il
prima possibile.
Vuoi segnalarci qualcosa?
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Hai individuato addebiti anomali sul tuo conto HYPE? Hai effettuato degli acquisiti online senza riceverli, oppure in fase di prelievo, lo sportello non ha erogato i contanti?
Prima di contattare la nostra assistenza:
- metti subito la carta in pausa
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Con questo documento, il nostro team di assistenza potrà aiutarti al meglio.
CONTATTA l’Ufficio Reclami:
- Compilando l’apposito Form Reclami
- Via e-mail: all’indirizzo reclami@hype.it utilizzando la mail collegata al tuo conto HYPE
- Via PEC: all’indirizzo PEC reclami@pec.hype.it
- Via lettera raccomandata A/R: all’indirizzo Ufficio Reclami Hype - Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella
Il nostro ufficio reclami risponderà sollecitamente e comunque entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se l'ufficio non avrà la possibilità di rispondere entro i termini indicati per motivi indipendenti dalla propria volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella gestione del reclamo e specificando il termine entro il quale otterrai un riscontro definitivo.
Altre modalità - ricorsi e mediazione
Nel caso in cui non sia soddisfatto delle risposte fornite da HYPE o non ne abbia ricevute ti ricordiamo che, in base alla vigente normativa, hai la possibilità di rivolgerti a:
L’ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie che offre un’alternativa più
semplice, rapida ed economica, rispetto al ricorso al Giudice. È un organismo indipendente e imparziale
che decide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto.
Per informazioni su questo sistema
puoi:
- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it
- consultare la guida "ABF in parole semplici" in formato pdf
- consultare la "Guida all'utilizzo del portale ABF"
Il Conciliatore Bancario Finanziario è un’associazione che offre vari modi per
affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari/finanziari e la loro clientela.
Puoi rivolgerti a questa associazione, ad esempio, nel caso in cui scegliessi di affidare la
controversia ad un terzo indipendente, chiamato “mediatore” (il quale verrà scelto dall’organismo del
Conciliatore Bancario Finanziario), che avrà il compito di agevolare il tentativo delle parti di
raggiungere un accordo spontaneo.
Per informazioni su questi sistemi puoi:
- consultare il sito www.conciliatorebancario.it
- inviare un'e-mail all'indirizzo associazione@conciliatorebancario.it
Per informazioni è possibile consultare il sito Banca d'Italia - Il sito ufficiale della Banca Centrale Italiana (bancaditalia.it)
Ti segnaliamo che è obbligatorio, prima di agire in giudizio, esperire il “tentativo di mediazione”, cioè chiamare la controparte di fronte ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito Albo e tentare così di raggiungere un accordo spontaneo. Ad esempio, possono essere utilizzati per svolgere tale “tentativo di mediazione” obbligatorio, i sopra citati ABF, Conciliatore Bancario Finanziario e ogni altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito web www.giustizia.it/giustizia.
Inadempimenti decisioni ABF
In questa sezione è riportato l’elenco delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), pubblicate su www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni, in relazione alle quali HYPE S.p.A. è risultata inadempiente
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Decisione n. 2063 del 16.02.2024
Emessa dal Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 05.07.2024 -
Decisione n. 799 del 18.01.2024
Emessa dal Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 05.07.2024 -
Decisione n. 8215 del 02.08.2023
Emessa dal Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 10.04.2024