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Altre modalità - ricorsi e mediazione

Nel caso in cui non sia soddisfatto delle risposte fornite da HYPE o non ne abbia ricevute ti ricordiamo che, in base alla vigente normativa, hai la possibilità di rivolgerti a:

Ti segnaliamo che è obbligatorio, prima di agire in giudizio, esperire il “tentativo di mediazione”, cioè chiamare la controparte di fronte ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito Albo e tentare così di raggiungere un accordo spontaneo. Ad esempio, possono essere utilizzati per svolgere tale “tentativo di mediazione” obbligatorio, i sopra citati ABF, Conciliatore Bancario Finanziario e ogni altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito web www.giustizia.it/giustizia.

Inadempimenti decisioni ABF

In questa sezione è riportato l’elenco delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), pubblicate su www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni, in relazione alle quali HYPE S.p.A. è risultata inadempiente

  • Decisione n. 5491 del 9.06.2025
Emessa dal Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 30.12.2025

  • Decisione n.6268 del 26.06.2025
Emessa dal Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 30.12.2025

  • Decisione n. 6041 del 20.06.2025
Emessa dal Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 30.12.2025

  • Decisione n. 4275 del 30.04.2025
Emessa dal Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 30.12.2025

  • Decisione n. 402 del 14.01.2025
Emessa dal Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e pubblicata in data 14.11.2025